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Legge 353/2000, art. 10, c. 1. Catasto incendi boschivi. Aggiornamento aree percorse dal fuoco. Anno 2024.

Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 17.06.2025 -Legge 353/2000, art. 10, c. 1. Catasto incendi boschivi. Aggiornamento aree percorse dal fuoco. Anno 2024.

Data :

19 giugno 2025

Legge 353/2000, art. 10, c. 1. Catasto incendi boschivi. Aggiornamento aree percorse dal fuoco. Anno 2024.
Municipium

Descrizione

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
a) ai sensi dell’art.10, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 353, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco sono assoggettati ai seguenti divieti e prescrizioni:
➢ non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità' e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere
espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco; 
➢ E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività' produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data;
➢ Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;
➢ Sono vietate per cinque anni le attività' di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
b) Il comma 2 dell’art.10 di detta legge stabilisce, altresì, che i comuni provvedono ad aggiornare annualmente il catasto delle aree percorse dal fuoco, mediante la pubblicazione all’albo pretorio per la durata trenta giorni del relativo elenco dei soprassuoli incendiati e che nel citato termine di pubblicazione, i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni, decorso il quale, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, l’elenco definitivo con le relative perimetrazioni;

Link per accedere alla deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 17.06.2025 

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2025, 12:42

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