FAQ

Tramite bollettino allegato al preavviso o al verbale oppure presso gli uffici.

La richiesta della carta d’identità elettronica può essere effettuata, per i cittadini residenti in Italia e per i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno, presso il proprio Comune di residenza o dimora. Gli italiani che risiedono all’Estero devono rivolgersi invece al Consolato.

Bisogna recarsi in Comune e pagare 16,79 € per le spese di emissione (un valore più basso rispetto ai 20 euro richiesti per la vecchia carta d’identità cartacea), più 5,42 € circa di diritti (questo importo può variare in base al Comune), per un totale di circa 22,21 euro.

Dopodiché occorre

  • in caso di primo rilascio, esibire un altro documento di identità valido
  • in caso di rinnovo, consegnare il vecchio documento, consegnare codice fiscale e la ricevuta di quanto pagato per la richiesta
  • verificare i propri dati anagrafici insieme all’operatore comunale
  • indicare le modalità di ritiro della nuova carta d’identità (in Comune o consegna presso un indirizzo che sarà da comunicare al momento)
  • procedere con l’acquisizione dell’immagine fotografica che andrà sulla carta e delle impronte digitali
  • se desiderato, si può in questa sede fornire consenso o diniego alla donazione degli organi
  • firmare il modulo di riepilogo, verificando un’ultima volta i dati forniti

Occorre specifica richiesta presso l'ufficio tributi o contattare telefonicamente gli uffici preposti.

Chiamare il numero 0825 861196 all'interno 4.

Nel termine di 20 giorni dalla data in cui si è verificato il trasferimento, è necessario comunicare il cambio di residenza.

È possibile farlo attraverso lo Sportello telematico Anagrafe on line dal proprio PC, se non si sceglie la modalità online è necessario compilare il modulo di Dichiarazione di residenza,  in allegato o ritirabile presso l'Ufficio Demografico del Comune.

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. La dichiarazione deve essere firmata:

  • da tutti i componenti maggiorenni che cambiano residenza
  • i firmatari, impossibilitati a recarsi agli Sportelli possono scrivere la dichiarazione preventivamente
  • dall'intestatario scheda della famiglia in Anagrafe, se l'immobile in cui si richiede la residenza è già abitato da un nucleo familiare
  • in alternativa l'intestatario della scheda può compilare il modulo di assenso in allegato o ritirabile presso l'Ufficio Demografico del Comune
  • da entrambi i genitori in caso di cambio di residenza di un minore
  • se uno dei genitori è impossibilitato a recarsi agli Sportelli può compilare il modulo in allegato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune
  • è sufficiente la firma di un solo genitore se uno dei due è l'unico ad avere la potestà sul minore o nel caso di genitore vedovo

Il modulo di Dichiarazione residenza, una volta compilato, firmato e corredato dagli allegati di seguito specificati, potrà essere presentato presso l'ufficio Anagrafe del Comune, o contattando il numero i numeri 0825 861338 o 0825 861196.

È possibile ottenere un’area di sosta per disabili presso il proprio domicilio o il luogo di lavoro. Per richiedere il posto auto riservato, la persona con disabilità deve allegare all’istanza:

  • la copia del  "contrassegno invalidi" del tipo "permanente" rilasciato dal Comune di residenza
  • l’attestazione della proprietà di un autoveicolo (con o senza adattamenti)
  • la  documentazione accertante l’impossibilità permanente a deambulare
  • la dichiarazione  di non essere titolari di un altro parcheggio (ad esempio condominiale)

È necessario produrre istanza  al protocollo dell’Ente o tramite PEC all'indirizzo protocollo.greci@asmepec.it.

Occorre specifica richiesta presso l'ufficio tecnico oppure ufficio tributi.

È l'ufficio elettorale competente a svolgere l'intera operazione. Non essendo in possesso di una tessera da esibire, l'elettore dovrà compilare un'autocertificazione che ne dichiari lo smarrimento. Molti comuni offrono la possibilità di compilarla online o direttamente presso l'ufficio elettorale.

OPAC SBN, Catalogo collettivo delle biblioteche del Servizio Bibliotecario Nazionale.

Quando nasce un bambino è obbligatorio registrarlo allo stato civile. La dichiarazione o denuncia di nascita può essere presentata (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 30).

Presso il comune di residenza dei genitori
I genitori possono, entro dieci giorni, fare la dichiarazione di nascita al Comune di residenza. Devono presentarsi all'ufficio stato civile del proprio Comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita

Presso il centro di nascita
Entro tre giorni, i genitori devono presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. La direzione sanitaria invierà poi l'atto al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di residenza indicato dai genitori se risiedono in Comuni diversi  presso il comune di nascita: entro dieci giorni dalla nascita, i genitori devono presentarsi al Comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto.

Il bambino è automaticamente registrato nello stato di famiglia della madre, è inserito nello stato di famiglia del padre, solo se la madre non ha la residenza in Italia.

I giorni per presentare la denuncia decorrono dal giorno successivo alla nascita. Se il decimo giorno (per la dichiarazione resa in Comune) o il terzo giorno (per la dichirazione resa presso il Centro di nascita) cadono in un giorno festivo, la scadenza è spostata di un giorno.

Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficio di Stato Civile invierà un rapporto al Procuratore della Repubblica (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 1, com. 1).

È consigliabile scegliere la prima possibilità, ovvero dichiarare la nascita presso il Comune di residenza, dato che quest'ultimo è competente per il rilascio del codice fiscale. Per i figli nati all'interno del matrimonio la denuncia di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre.

Per i figli naturali nati al di fuori del matrimonio la denuncia deve avvenire

  • alla presenza dei due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio
  • alla presenza dell'unico genitore che vuole riconoscere il figlio

Quando nasce un bambino è obbligatorio registrarlo allo stato civile. La dichiarazione o denuncia di nascita può essere presentata (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 30):

  • presso il comune di residenza dei genitori: i genitori possono, entro dieci giorni, fare la dichiarazione di nascita al Comune di residenza. Devono presentarsi all'ufficio stato civile del proprio Comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita
  • presso il centro di nascita: entro tre giorni, i genitori devono presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. La direzione sanitaria invierà poi l'atto al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di residenza indicato dai genitori se risiedono in Comuni diversi
  • presso il comune di nascita: entro dieci giorni dalla nascita, i genitori devono presentarsi al Comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto.

Il bambino è automaticamente registrato nello stato di famiglia della madre; è inserito nello stato di famiglia del padre, solo se la madre non ha la residenza in Italia.

I giorni per presentare la denuncia decorrono dal giorno successivo alla nascita. Se il decimo giorno (per la dichiarazione resa in Comune) o il terzo giorno (per la dichirazione resa presso il Centro di nascita) cadono in un giorno festivo, la scadenza è spostata di un giorno.

Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficio di Stato Civile invierà un rapporto al Procuratore della Repubblica (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 1, com. 1). È consigliabile scegliere la prima possibilità ovvero dichiarare la nascita presso il Comune di residenza, dato che quest'ultimo è competente per il rilascio del codice fiscale.

Per i figli nati all'interno del matrimonio la denuncia di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre.

Per i figli naturali nati al di fuori del matrimonio la denuncia deve avvenire

  • alla presenza dei due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio
  • alla presenza dell'unico genitore che vuole riconoscere il figlio

I Servizi Assistenziali sono gestiti in forma Associativa con i Comuni del Piano di Zona Sociale A1, con sede in Ariano Irpino alla Via Fontana Nuova.

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